Quale tra le seguenti è la legge più recente sulla locazione di immobili ad uso abitativo?
l.9 dicembre 1998, n. 431
l.8 agosto 1992, n. 359
l.9 dicembre 1998, n. 481
l.9 dicembre 1997, n. 431
La L. 431/98:
disciplina solo i contratti a canone concordato
disciplina sia la locazione di immobili urbani ad uso abitativo che immobili ad uso commerciale
disciplina solo la locazione di immobili urbani ad uso abitativo
disciplina l'equo canone
I contratti di locazione di immobili ad uso commerciale sono disciplinati dalla:
l. 15 febbraio 1978, n. 25
l. 27 luglio 1978, n. 392
l. 25 marzo 2001, n. 392
l. 9 dicembre 1998, n. 481
I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dalla L. 431/98 possono essere:
solo a canone convenzionale
solo a canone libero
sia a canone libero che a canone concordato
ad equo canone
Nella locazione di immobili ad uso abitativo, qualora si verifichi la morte del conduttore:
si scioglie il contratto
il coniuge e i figli legittimi
succedono il coniuge, gli eredi, parenti e affini abitualmente conviventi e il convivente more uxorio
succede il coniuge se ha figli minori
La forma scritta per i contratti di locazione è obbligatoria?
sì, in base alla l. 431/98
no, possono essere stipulati anche verbalmente
no, è espressamente vietata dalla l. 431/98
è prevista solo per contratti di durata ultranovennale
Che durata è prevista per il contratto di locazione abitativa a canone libero?
5 + 5
3 + 2
4 + 4
2 + 2
È ammessa la sub locazione nei contratti di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2 legge 392/78?
sì, basta renderlo noto al locatore
no, se non vi è il consenso del locatore, salvo patto contrario
salvo patto contrario, il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile previa comunicazione al locatore
no, perché è espressamente vietata dalla legge
Il conduttore può recedere in qualunque momento dal contratto di locazione abitativa, ai sensi dell'art. 4 legge 392/78, indipendentemente dalle previsioni contrattuali?
no
sì, sempre
solo se ricorrono gravi motivi, dando comunque un preavviso di 6 mesi al locatore