Il reddito fiscale dell'impresa soggetta a contabilità ordinaria è dato:
dall'utile netto risultante dal conto economico
dalla differenza tra i ricavi e le spese sostenute nel periodo d'imposta
dall'utile netto o dalla perdita risultante dal conto economico,con le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria
dalla differenza tra i ricavi e le spese sostenute nel periodo d'imposta con le variazioni in aumento e in diminuzione stabilite dalla normativa tributaria
La liquidazione dell'IVA corrisponde:
al versamento dell'imposta sugli acquisti
al versamento dell'imposta sulle vendite
alla differenza tra l'imposta sulle vendite e quella sugli acquisti
alla differenza tra l'imposta sugli acquisti e quella sulle vendite
La contabilità ordinaria deve essere adottata obbligatoriamente da chi:
svolge un'attività d'impresa
tutti gli imprenditori e i professionisti con volume d'affari superiori a € 700.000,00
dai professionisti e imprenditori e imprese di produzione con ricavi compresi tra € 400.000,00 e € 700.000,00
dalle imprese esercenti attività di prestazione di servizi con volume d'affari superiore a € 400.000,00 e imprese esercenti attività diverse dalle prestazioni di servizi con volume d'affari superiore a € 700.000,00
L'imposta di donazione e successione reintrodotta dal D.L. 3/10/2006 prevede:
due aliquote differenti applicabili in dipendenza del grado di parentela e franchigia per ogni beneficiario pari a € 1.000.000
tre aliquote diverse e franchigia massima di € 1.000.000 da ripartire per ogni beneficiario
tre aliquote diverse e franchigia di € 1.000.000 da ripartirsi tra i beneficiari
aliquota unica e franchigie diverse a seconda del grado di parentela
Entro quale termine può essere impugnato un atto innanzi alle Commissioni Tributarie
30 giorni dalla sua notifica
non vi è alcun termine: il contribuente può impugnare in ogni momento
60 giorni dalla sua notifica
90 giorni dalla sua notifica
All'atto della cessione dell'immobile le parti hanno l'obbligo di:
rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo
rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione delle modalità di pagamento delle imposte
rendere dichiarazione semplice recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo
rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del mediatore
Sono soggette ad IVA:
le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dall'impresa costruttrice entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione
le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dall'impresa costruttrice entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori
le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dall'impresa costruttrice entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori
le cessioni di fabbricati abitativi non sono mai soggette ad IVA
Nella cessione di beni strumentali per natura, l'esenzione IVA si applica:
quando l'acquirente è un soggetto IVA prevalentemente esente
quando l'acquirente è un soggetto privato
quando il cedente è l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile e la vendita avviene entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o della ristrutturazione
quando si è al di fuori dei casi precedenti
Per le manutenzioni ordinarie, realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per effetto della finanziaria 2007 è prevista l'aliquota IVA del:
4%
10%
22%
operazione esente da IVA
La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica è soggetta all'aliquota IVA del