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Diritto Tributario

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Diritto Tributario
Il reddito fiscale dell'impresa soggetta a contabilità ordinaria è dato:
  • dall'utile netto risultante dal conto economico
  • dalla differenza tra i ricavi e le spese sostenute nel periodo d'imposta
  • dall'utile netto o dalla perdita risultante dal conto economico,con le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria
  • dalla differenza tra i ricavi e le spese sostenute nel periodo d'imposta con le variazioni in aumento e in diminuzione stabilite dalla normativa tributaria
La liquidazione dell'IVA corrisponde:
  • al versamento dell'imposta sugli acquisti
  • al versamento dell'imposta sulle vendite
  • alla differenza tra l'imposta sulle vendite e quella sugli acquisti
  • alla differenza tra l'imposta sugli acquisti e quella sulle vendite
La contabilità ordinaria deve essere adottata obbligatoriamente da chi:
  • svolge un'attività d'impresa
  • tutti gli imprenditori e i professionisti con volume d'affari superiori a € 700.000,00
  • dai professionisti e imprenditori e imprese di produzione con ricavi compresi tra € 400.000,00 e € 700.000,00
  • dalle imprese esercenti attività di prestazione di servizi con volume d'affari superiore a € 400.000,00 e imprese esercenti attività diverse dalle prestazioni di servizi con volume d'affari superiore a € 700.000,00
L'imposta di donazione e successione reintrodotta dal D.L. 3/10/2006 prevede:
  • due aliquote differenti applicabili in dipendenza del grado di parentela e franchigia per ogni beneficiario pari a € 1.000.000
  • tre aliquote diverse e franchigia massima di € 1.000.000 da ripartire per ogni beneficiario
  • tre aliquote diverse e franchigia di € 1.000.000 da ripartirsi tra i beneficiari
  • aliquota unica e franchigie diverse a seconda del grado di parentela
Entro quale termine può essere impugnato un atto innanzi alle Commissioni Tributarie
  • 30 giorni dalla sua notifica
  • non vi è alcun termine: il contribuente può impugnare in ogni momento
  • 60 giorni dalla sua notifica
  • 90 giorni dalla sua notifica
All'atto della cessione dell'immobile le parti hanno l'obbligo di:
  • rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo
  • rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione delle modalità di pagamento delle imposte
  • rendere dichiarazione semplice recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo
  • rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del mediatore
Sono soggette ad IVA:
  • le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dall'impresa costruttrice entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione
  • le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dall'impresa costruttrice entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori
  • le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dall'impresa costruttrice entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori
  • le cessioni di fabbricati abitativi non sono mai soggette ad IVA
Nella cessione di beni strumentali per natura, l'esenzione IVA si applica:
  • quando l'acquirente è un soggetto IVA prevalentemente esente
  • quando l'acquirente è un soggetto privato
  • quando il cedente è l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile e la vendita avviene entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o della ristrutturazione
  • quando si è al di fuori dei casi precedenti
Per le manutenzioni ordinarie, realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per effetto della finanziaria 2007 è prevista l'aliquota IVA del:
  • 4%
  • 10%
  • 22%
  • operazione esente da IVA
La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica è soggetta all'aliquota IVA del
  • 4%
  • 10%
  • 22%
  • esente
Correggi
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