Per la determinazione dei millesimi di proprietà generale si procede con il seguente ordine:
uso di coefficienti correttivi per le singole componenti le unità immobiliari, misurazione delle superfici reali, applicazione di coefficienti correttivi all'intera unità immobiliare, calcolo della proporzione a mille
misurazione delle superfici reali, applicazione di coefficienti correttivi all'intera unità immobiliare, calcolo della proporzione a mille
misurazione delle superfici reali, applicazione di coefficienti correttivi all'intera unità immobiliare, uso di coefficienti correttivi relativo alle singole componenti le unità immobiliari, calcolo della proporzione a mille
misurazione delle superfici reali, uso di coefficienti correttivi per le singole componenti le unità immobiliari, applicazione di coefficienti correttivi relativi all'intera unità immobiliare e calcolo della proporzione a mille
La ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale fa riferimento al seguente art. del Codice Civile:
art. 1123 c.c.
art. 1124 c.c.
art. 1125 c.c.
art. 1126 c.c.
L'art. 1124 del Codice Civile indica che nei condomini, le modalità di ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori debba essere eseguita:
in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
per metà in base al valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
in base ai valori dei singoli piani o porzioni di piano
per un terzo in base ai millesimi di proprietà generale e 2/3 in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
La ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di esercizio dell'ascensore per regolamenti di nuova adozione è fatta:
in base all'art. 1123 c.c.
in base all'art. 1125 c.c.
in base all'art. 1124 c.c.
in base all'art. 1126 c.c.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento:
di tanti condòmini che ne rappresentino la metà del valore dell'intero edificio (500/1000)
di tanti condòmini che ne rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio (667/1000) e la maggioranza di partecipanti al condominio
di tanti condòmini che ne rappresentino la maggioranza di partecipanti al condominio
di tanti condòmini che ne rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio (667/1000)
Le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai vengono ripartite tra i condomini:
in base all'art. 1123 c.c.
in base all'art. 1124 c.c.
in base all'art. 1125 c.c.
in base all'art. 1126 c.c.
Le spese per la manutenzione e riscostruzione delle scale sono ripartite:
in base ai millesimi di proprietà generale
in base ai millesimi di proprietà particolare
in base ad una tabella millesimale costituita appositamente e che tiene conto delle altezze dei singoli piani
in base alla cubatura della singola unità immobiliare
Le deliberazioni che hanno ad oggetto le innovazioni relative ad opere per il contenimento del consumo energetico, in un condominio possono essere approvate:
con almeno la metà dei millesimi dell'edificio e la maggioranza delle "teste" intervenute
con la presenza dell'amministratore e la metà più uno dei condomini
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno ½ dei millesimi
nessuna delle risposte precedenti
Il modo più corretto di eseguire la ripartizione delle spese di esercizio di riscaldamento e raffrescamento in un condominio (in assenza di singoli contatori di calorie e frigorie) sarebbe:
in base alla cubatura delle unità immobiliari
in base ai millesimi di proprietà generale
per metà in base ai millesimi di proprietà generale e per metà in base ai millesimi di proprietà particolare
in base ai millesimi di proprietà particolare
Per la ripartizione delle spese per consumo di acqua potabile in un condominio il criterio più equo è:
ripartire le spese in proporzione al numero di persone che abitano stabilmente in ogni unità condominiale
ripartire le spese in base al consumo misurabile con contatori installati in ogni singola unità o in assenza di contatori volumetrici in base al n° di abitanti
ripartire le spese in base ai millesimi di proprietà particolare
ripartire le spese in modo uguale tra tutti i condomini ovvero dividendo il consumo totale per il numero delle unità