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Comunione e condominio

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Comunione e condominio
Per la determinazione dei millesimi di proprietà generale si procede con il seguente ordine:
  • uso di coefficienti correttivi per le singole componenti le unità immobiliari, misurazione delle superfici reali, applicazione di coefficienti correttivi all'intera unità immobiliare, calcolo della proporzione a mille
  • misurazione delle superfici reali, applicazione di coefficienti correttivi all'intera unità immobiliare, calcolo della proporzione a mille
  • misurazione delle superfici reali, applicazione di coefficienti correttivi all'intera unità immobiliare, uso di coefficienti correttivi relativo alle singole componenti le unità immobiliari, calcolo della proporzione a mille
  • misurazione delle superfici reali, uso di coefficienti correttivi per le singole componenti le unità immobiliari, applicazione di coefficienti correttivi relativi all'intera unità immobiliare e calcolo della proporzione a mille
La ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale fa riferimento al seguente art. del Codice Civile:
  • art. 1123 c.c.
  • art. 1124 c.c.
  • art. 1125 c.c.
  • art. 1126 c.c.
L'art. 1124 del Codice Civile indica che nei condomini, le modalità di ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori debba essere eseguita:
  • in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
  • per metà in base al valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
  • in base ai valori dei singoli piani o porzioni di piano
  • per un terzo in base ai millesimi di proprietà generale e 2/3 in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
La ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di esercizio dell'ascensore per regolamenti di nuova adozione è fatta:
  • in base all'art. 1123 c.c.
  • in base all'art. 1125 c.c.
  • in base all'art. 1124 c.c.
  • in base all'art. 1126 c.c.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento:
  • di tanti condòmini che ne rappresentino la metà del valore dell'intero edificio (500/1000)
  • di tanti condòmini che ne rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio (667/1000) e la maggioranza di partecipanti al condominio
  • di tanti condòmini che ne rappresentino la maggioranza di partecipanti al condominio
  • di tanti condòmini che ne rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio (667/1000)
Le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai vengono ripartite tra i condomini:
  • in base all'art. 1123 c.c.
  • in base all'art. 1124 c.c.
  • in base all'art. 1125 c.c.
  • in base all'art. 1126 c.c.
Le spese per la manutenzione e riscostruzione delle scale sono ripartite:
  • in base ai millesimi di proprietà generale
  • in base ai millesimi di proprietà particolare
  • in base ad una tabella millesimale costituita appositamente e che tiene conto delle altezze dei singoli piani
  • in base alla cubatura della singola unità immobiliare
Le deliberazioni che hanno ad oggetto le innovazioni relative ad opere per il contenimento del consumo energetico, in un condominio possono essere approvate:
  • con almeno la metà dei millesimi dell'edificio e la maggioranza delle "teste" intervenute
  • con la presenza dell'amministratore e la metà più uno dei condomini
  • con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno ½ dei millesimi
  • nessuna delle risposte precedenti
Il modo più corretto di eseguire la ripartizione delle spese di esercizio di riscaldamento e raffrescamento in un condominio (in assenza di singoli contatori di calorie e frigorie) sarebbe:
  • in base alla cubatura delle unità immobiliari
  • in base ai millesimi di proprietà generale
  • per metà in base ai millesimi di proprietà generale e per metà in base ai millesimi di proprietà particolare
  • in base ai millesimi di proprietà particolare
Per la ripartizione delle spese per consumo di acqua potabile in un condominio il criterio più equo è:
  • ripartire le spese in proporzione al numero di persone che abitano stabilmente in ogni unità condominiale
  • ripartire le spese in base al consumo misurabile con contatori installati in ogni singola unità o in assenza di contatori volumetrici in base al n° di abitanti
  • ripartire le spese in base ai millesimi di proprietà particolare
  • ripartire le spese in modo uguale tra tutti i condomini ovvero dividendo il consumo totale per il numero delle unità
Correggi
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