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Scheda casuale
Comunione e condominio
L'indennità di sopraelevazione è dovuta:
Al titolare del diritto di sopraelevazione
Al Comune che concede il permesso di fare il lavoro
Ai proprietari delle unità abitative del condominio da parte del titolare del diritto di sopraelevazione
Non è dovuta alcuna indennità E [ ] Dai proprietari delle unità abitative del condominio al titolare del diritto di sopraelevazione
Il singolo partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune?
no
no, potrà servirsene solo in quanto in sua disponibilità
sì, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne analogo uso
sì, anche se ne altera la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne analogo uso
Le deliberazioni prese dall'assemblea se contrarie alla legge o al regolamento di condominio per i condòmini:
sono sempre obbligatorie
non sono obbligatorie
sono obbligatorie solo per i condomini che hanno avuto la possibilità di partecipare alle decisioni dell'assemblea
sono obbligatorie fino ad annullamento da parte dell'autorità giudiziaria
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea a cosa ha diritto?
Non ha alcun diritto di essere rimborsato
Ha diritto ad un rimborso di almeno la metà di quanto speso
Ha comunque il diritto di essere rimborsato delle spese sostenute sempre che siano ritenute utili
non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese relative a opere urgenti
Per quanto non è espressamente previsto dal c.c. sul "condominio degli edifici":
si applicano le norme relative alle associazioni in generale
si applicano le norme sulle obbligazioni in generale
si applicano le norme sulla comunione in generale
ci si rifà agli Usi e consuetudini della zona
In prima convocazione, un'assemblea condominiale è validamente costituita con:
la sola maggioranza delle "teste"
la sola maggioranza dei millesimi di proprietà del condominio
almeno i due terzi dei millesimi e i due terzi delle "teste" partecipanti
con la presenza dell'amministratore e la metà più uno dei condomini
In prima convocazione, un'assemblea condominiale può validamente deliberare con:
la sola maggioranza delle "teste" intervenute
la sola maggioranza dei millesimi di proprietà del condominio
almeno la metà dei millesimi dell'edificio e la maggioranza delle "teste" intervenute
con la presenza dell'amministratore e la metà più uno dei millesimi di proprietà
Le deliberazioni che hanno ad oggetto le innovazioni in genere, in un condominio possono essere deliberate:
con almeno la metà dei millesimi dell'edificio e la maggioranza delle "teste" intervenute
con la presenza dell'amministratore e la metà più uno dei condomini
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i 2/3 del valore dell'edificio
nessuna delle risposte precedenti
Una delibera condominiale è nulla quando
mancava il quorum al momento della votazione
vi sono stati vizi nella convocazione del'assemblea
la delibera è sempre valida purché l'assemblea sia stata regolarmente convocata
un membro dell'assemblea ha partecipato alla votazione in conflitto di interessi con la deliberazione assunta dall'assemblea
Una delibera condominiale è annullabile quando:
trattava argomenti che non competono all'assemblea
delibera sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini
delibera su argomenti con oggetto impossibile o illecito (es. contrario al buoncostume)
l'assemblea non è stata regolarmente convocata (es. i termini di convocazione non sono stati rispettati)
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