Quali oneri comporta a carico del Fisco e del contribuente l'"accertamento induttivo"?
Spetta alla Finanza fornire la prova della propria pretesa ed al contribuente il diritto di confutarla
Spetta alla Finanza determinare l'imponibile sulla base di "presunzioni semplici" o "studi di settore" ed al contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria
La Finanza non ha obblighi, che invece sono a carico soltanto del contribuente
Il Fisco, ai fini di accertamento, può accedere, mediante procedura telematica, presso una banca per verificare l'esistenza ed il contenuto dei conti correnti del contribuente?
No, mai
Sì, ma soltanto previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica
Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza
Che cosa si intende per "accertamento sintetico del reddito"?
Quello effettuato quando manca la dichiarazione fiscale
Quello effettuato nei confronti di una persona fisica sulla base del cosiddetto "redditometro" e/o "spesometro"
Quello effettuato a carico di una società che non ha tenuto le scritture contabili
Come sono determinate le rendite catastali degli immobili?
In base al reddito effettivo dell'immobile relativo all'anno precedente
In base alle tariffe di estimo catastale
In base al reddito dichiarato dal contribuente
Normalmente, con quale scadenza è previsto che il Catasto proceda alla revisione delle tariffe dei cespiti fondiari?
Ogni 10 anni
Ogni 5 anni
Ogni 3 anni
Il contribuente può utilizzare il "ravvedimento" per porre rimedio a propri errori od omissioni?
Sì, purché le violazioni non siano ancora state contestate e non siano iniziati accessi o ispezioni a carico del contribuente
Sì, in ogni tempo e senza limiti di gravita'
No, soltanto in casi eccezionali e purché non siano stati evasi i tributi
Se il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento relativo all'IVA, sulle cui risultanze non è d'accordo, come può contrastare la pretesa dell'Ufficio impositore?
Chiedendo semplicemente un riesame della propria posizione
Proponendo il "patteggiamento fiscale"
Proponendo il "concordato fiscale", ovvero inoltrando ricorso alla Commissione tributaria Provinciale
Il "concordato", perfezionatosi tra Fisco e contribuente, è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio fiscale?
No, mai, poiché l'accordo sottoscritto dalle parti rende inoppugnabile l'accertamento cosi' definito
Sì, sempre, poiché il Fisco conserva il diritto di modificare l'accertamento entro il termine stabilito per la prescrizione del diritto
Sì, soltanto qualora sopravvengano nuovi elementi o gravi fatti di natura penale che dimostrino che il concordato fu estorto fraudolentemente
Quali sono i tributi, canoni o tariffe, dovuti agli Enti pubblici, ai quali non si applicano le norme sul contenzioso tributario?
Le imposte sui trasferimenti (registro, successioni, ecc.)
L'ICI e l'imposta comunale sulla pubblicità
Nessun tributo, canone o tariffa
Il ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie può essere proposto e condotto senza l'assistenza di un tecnico abilitato (ragioniere, dottore commercialista, avvocato)?
Sì, in ogni caso
Sì, ma soltanto se l'importo del tributo in contestazione sia inferiore a € 2.582,28