il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività economica
l'attività professionale organizzata con lavoro prevalente del titolare e dei componenti la sua famiglia
l'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
Componenti essenziali della nozione di imprenditore sono:
l'attività produttiva, la patrimonialità e l'utilizzo di beni o servizi
l'attività economica, la professionalità e l'utilizzo di beni o servizi
l'attività economica, la professionalità e il fine della produzione e dello scambio di beni o servizi
Lo scopo di lucro consiste nel fine di:
procurarsi i beni più costosi e raffinati
realizzare un profitto
ricostituire i beni aziendali
Le categorie di piccoli imprenditori elencate dall'articolo 2083 del codice civile sono:
i coltivatori, gli artigiani e i negozianti
i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i venditori ambulanti
i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Il criterio della prevalenza su cui il codice civile fonda la definizione del piccolo imprenditore comporta che il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia debba prevalere:
sugli apporti dei collaboratori e sul capitale impiegato
sulle materie prime, sul capitale fisso e sul capitale variabile
sulle materie prime e sul capitale impiegato
L'impresa artigiana è una piccola impresa:
in ogni caso
se rispetta il criterio della prevalenza posto dall'articolo 2083
se è esercitata personalemtne e professionalmente dal titolare
Sono tenuti all'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese:
gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le imprese artigiane
gli imprenditori agricoli e i commercianti
gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e gli imprenditori commerciali
Con il contratto di società due o più persone:
si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio;
collaborano nell'impresa, prestando il proprio lavoro sotto la direzione dell'imprenditore;
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Il contratto di società è sempre:
tipico, consensuale, a titolo oneroso e di durata;
atipico, reale, a titolo oneroso e di durata;
tipico, reale, a titolo oneroso e istantaneo.
Sono chiamate società di persone le società:
senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta;
senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale imperfetta;
con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale imperfetta