La legge n° 1766 del 16 giugno 1927 introduceva il concetto dello Ius caselimandi cioè:
il diritto di costruire abitazioni rurali.
il diritto di farsi casa per abitarvi.
il diritto di costruire abitazioni di tipo civile.
La legge n° 1089 del 1 giugno 1939 introduce il concetto di tutela:
delle cose di interesse artistico e storico.
dei litorali.
dei boschi e delle foreste.
L'introduzione dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle nuove regole sull'attività edilizia si è avuto per effetto della legge:
n° 1427 del 29 giugno 1939.
n° 1089 del 1 giugno 1939.
n° 1150 del 17 agosto 1942.
La legge n° 167 del 18 aprile 1962 è stata introdotta per:
favorire l'acquisizione di aree per impianti sportivi.
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia scolastica.
Il regime di aiuti allo scopo di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole si è avuto per effetto della legge:
n° 765 del 6 agosto 1967.
n° 5 del 29 gennaio 1975.
n° 153 del 9 maggio 1975.
La concessione edilizia è stata sostituita dal permesso di costruire con:
il D.P.R. n. 380/2001.
il D.L n. 163/2006.
la Legge n. 109/1994.
La legge n° 47 del 28 febbraio 1985 consentiva:
di costruire la concessione edilizia.
di sopraelevare immobili esistenti.
di sanare situazioni in contrasto con la normativa urbanistica.
La legge n° 431 del 8 agosto 1985 innovativa per la salvaguardia dell'ambiente introduceva il vincolo paesaggistico che comporta:
l'inedificabilità delle aree che ne sono soggette.
la parziale inedificabilità.
la possibilità di edificare immobili di modesta entità.
La legge n° 13 del 9 gennaio 1989 emanata per garantire l'accessibilità degli edifici privati e pubblici ai fini:
di costruire immobili sicuri.
del superamento delle barriere architettoniche.
di avere accessi ampi ai fabbricati.
La legge n° 46 del 5 marzo 1990 riguarda:
la possibilità di costruire case in campagna.
norme per la costruzione di fabbricati antisismici.