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Il fallimento e le altre procedure concorsuali

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Il fallimento e le altre procedure concorsuali
Se fallisce una s.n.c.:
  • l'amministratore viene iscritto nel pubblico registro dei falliti.
  • falliscono tutti i soci.
  • il socio di maggioranza perde la capacità processuale.
L'ipoteca su determinati beni comporta per il creditore:
  • un privilegio speciale.
  • un diritto di credito successivo alla chiusura di fallimento.
  • un diritto di prelazione nel riparto dell'attivo fallimentare.
L'Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi:
  • avviene con il concorso del T.A.R..
  • avviene con il concorso del Ministero delle Attività Produttive.
  • avviene sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro.
L'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, in cui è previsto un piano di ristrutturazione, si applica:
  • se l'azienda occupa almeno 300 dipendenti da un mese.
  • se l'azienda occupa almeno 150 dipendenti da un anno.
  • se l'azienda occupa almeno 200 dipendenti da almeno un anno.
Se il fallito viene condannato per bancarotta fraudolenta:
  • può iscriversi in qualsiasi ruolo professionale dopo almeno 2 anni.
  • non viene cancellato dai ruoli professionali.
  • prima di iscriversi in qualsiasi ruolo professionale deve ottenere, oltre che la riabilitazione civile, anche quella penale.
Fra gli organi del fallimento troviamo:
  • il comitato dei giudici.
  • il giudice tutelare.
  • il giudice delegato.
L'istituto della riabilitazione civile:
  • non esiste più dall'entrata in vigore della riforma del fallimento del 2006.
  • può essere applicato decorsi almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.
  • può essere applicato decorsi almeno 10 anni dalla chiusura del fallimento.
Le procedure concorsuali prevedono:
  • il concorso di più creditori che agiscono nell'interesse comune nei confronti di un imprenditore insolvente.
  • il recupero dei crediti di società finanziarie.
  • la costituzione di società per il recupero dei crediti.
L'azione "muciana":
  • è l'azione legale esperita nei confronti del coniuge del fallito, non in regime di comunione legale, per revocare gli acquisti di quest'ultimo, effettuati nei 5 anni antecedenti il fallimento che si presumono siano stati pagati con fondi sottratti all'impresa.
  • è l'azione diretta ad invalidare tutti gli atti del fallito antecedenti il fallimento.
  • è l'azione legale promossa dal curatore nei confronti di terzi che hanno acquistato beni dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento.
La revocatoria fallimentare:
  • è l'azione legale a favore dei creditori esercitata dal curatore per far revocare atti e transazioni avvenuti nei 6 mesi o nell'anno antecedenti al fallimento.
  • è l'azione che esercita il giudice delegato.
  • è l'azione per recuperare crediti successivi al fallimento.
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