il concorso di più creditori che agiscono nell'interesse comune nei confronti di un imprenditore insolvente.
il recupero dei crediti di società finanziarie.
la costituzione di società per il recupero dei crediti.
Il concordato preventivo:
prevede un accordo tra i creditori e il debitore se quest'ultimo riesce a garantire almeno il 20% dei crediti chirografari e la totalità di quelli privilegiati (salvo eccezioni).
è un accordo che mira a soddisfare i creditori almeno nella misura del 20%.
è un accordo che mira a soddisfare i creditori nella misura del 30%.
L'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, in cui è previsto un piano di ristrutturazione, si applica:
se l'azienda occupa almeno 300 dipendenti da un mese.
se l'azienda occupa almeno 150 dipendenti da un anno.
se l'azienda occupa almeno 200 dipendenti da almeno un anno.
Il concordato fallimentare segue:
il concordato preventivo.
la liquidazione aziendale.
il fallimento e lo chiude.
Il riparto dei crediti nel fallimento avviene:
in base ai diritti di prelazione per i creditori privilegiati e, secondo il principio della par condicio creditorum, per i creditori chirografari.
secondo un piano di riparto progressivo.
secondo il principio della competenza economica.
Il fallimento viene dichiarato:
dal Tribunale Civile del luogo dove ha sede l'impresa.
dal giudice fallimentare.
dal tribunale del luogo di residenza dell'amministratore.
Lo stato di insolvenza:
è lo stato in cui si trova un imprenditore inadempiente momentaneamente.
è l'impossibilità assoluta, da parte dell'imprenditore commerciale, di far fronte ai propri impegni di pagamento.
è lo stato in cui si trova l'obbligato che non paga il debito nel termine previsto.
Fra gli organi del fallimento troviamo:
il comitato dei giudici.
il giudice tutelare.
il giudice delegato.
Il Pubblico registro dei falliti:
è un normale adempimento burocratico, e solo in alcuni casi può essere dannoso.
esiste ed è riferito alla sfera personale del fallito.
è stato abrogato con la riforma del 2006.
L'ipoteca su determinati beni comporta per il creditore:
un privilegio speciale.
un diritto di credito successivo alla chiusura di fallimento.
un diritto di prelazione nel riparto dell'attivo fallimentare.