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Moduli e formulari

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Che cosa è la vessatorietà di una clausola?
  • La vessatorietà di una clausola non riguarda l'eventuale sproporzione economica tra prestazione e corrispettivo, bensì lo squilibrio giuridico tra le posizioni contrattuali delle parti.
  • La vessatorietà di una clausola riguarda esclusivamente l'eventuale sproporzione economica tra prestazione e corrispettivo.
  • una clausole è vessatoria quando la controparte deve firmarla obbligatoriamente se vuole ottenere quel determinato effetto giuridico
Quale è la conseguenza dell'utilizzo di clausole vessatorie?
  • nessuna. Una volta firmato, il contratto fa stato fra le parti e non ci possono essere ripensamenti.
  • La normativa di recepimento sancisce, all'art. 36 del Codice del Consumo, la nullità delle condizioni generali di contratto vessatorie, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Viene dichiarata nulla soltanto la clausola e rimane salvo tutto il resto del contratto.
  • la clausola vessatoria è annullabile solo su iniziativa della parte svantaggiata
Le clausole elencate nell'articolo 33 del Codice del Consumo sono, per questo, tutte vessatorie?
  • Sì, perché si tratta di un elenco esaustivo che il legislatore ha voluto introdurre per ovviare problemi di interpretazione
  • no, perché sono vessatorie solo fino a prova contraria. La presunzione di vessatorietà derivante dall'inclusione di una clausola nell'elenco non è assoluta e può essere superata nel caso in cui vi sia trattativa individuale e comunque un sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti.Sono in ogni caso nulle, invece, le clausole che, quand'anche oggetto di trattativa, abbiano per effetto o per oggetto quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del Codice del Consumo. Il riequilibrio può essere perseguito incrementando quantitativamente e qualitativamente gli obblighi contrattuali del mediatore.
  • la vessatorietà deve essere valutata esclusivamente dal giudice, che avrà riguardo a quanto di solito viene concordato tra agenti immobiliari e consumatori. Quindi, ciò che rileva ai fini della vessatorietà o meno di una clausola, è la prassi consolidata all'interno di un certo mercato.
In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti la legge prevede all'art. 1341 cod.civ. la regola generale in forza della quale:
  • tali condizioni vincolano comunque i contraenti, al pari di tutte le altre clausole
  • tali condizioni vincolano le parti solo se sono sospensive e non se sono risolutive
  • tali condizioni sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Ciò vale quando l'intero testo negoziale sia stato predisposto da parte di uno solo dei contraenti in forza di moduli o formulari
La sottoscrizione di una clausola standard, contenuta in un modulo unilateralmente predisposto e prestampato, indica che:
  • quella clausola è stata oggetto di apposita negoziazione
  • quella clausola non è stata oggetto di una reale negoziazione
  • quella clausola è stata inserita per prassi, come tutte quelle contenute nei formulari
L'art. 34 comma 4° del Codice del Consumo prevede che:
  • Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale
  • Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati comunque firmati
  • Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati approvati per comportamento concludente o tacitamente accettati
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