L'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa:
Comporta l'applicazione delle sole sanzioni penali.
Comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque in misura non inferiore ad euro 528,23 (pari a lire 500.000).
Non comporta l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa.
Il parere della commissione edilizia al fine del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione da parte del Sindaco:
E' in ogni caso vincolante.
E' obbligatorio, ma non vincolante.
Non è né obbligatorio né vincolante.
La realizzazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al venti per cento di edifici unifamiliari è assoggettata: