Le condizioni per l'accesso alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa sono destinate:
solo a persone fisiche
a persone fisiche e giuridiche
solo a persone giuridiche
Un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" può essere rivenduto senza decadere dalle agevolazioni:
prima dei cinque anni, ma con il riacquisto di un altro immobile entro un anno dalla vendita
non prima dei tre anni senza il riacquisto di un altro immobile
non prima dei dieci anni
Per poter godere delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa bisogna dichiarare tra l'altro di non essere:
proprietari di altri immobili acquistati con le agevolazioni "prima casa" solo nel comune interessato
titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro immobile di abitazione acquistato anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa"
proprietari di altri immobili acquistati con le agevolazioni "prima casa" solo nella regione interessata
Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa sono previste anche per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: